cosa dice la legge sul nome del traduttore

“Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell’opera, dei nomi dell’autore, dell’editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull’opera riprodotta”.

Articolo 70 comma 3 della Legge 22 aprile 1941, numero633

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